Art.53 Costituzi. Concorso alle spese
ART. 53 COSTITUZIONE – OBBLIGO DI CONCORSO NELLE SPESE PUBBLICHE
TUTTI SONO TENUTI A CONCORRERE ALLE SPESE PUBBLICHE IN RAGIONE DELLA LORO CAPACITA’ CONTRIBUTIVA.
IL SISTEMA TRIBUTARIO E’ INFORMATO A CRITERI DI PROGRESSIVITA’.
ERGO, QUANDO I MISTIFICATORI DELLA REALTA’ ESORDISCONO DICENDO CHE SE TUTTI PAGASSERO LE TASSE TUTTI NE PAGHEREBBERO DI MENO, DI FATTO CI STANNO FORNENDO L’INCONFUTABILE PROVA DELL’ILLEGITTIMITA’ DEL SISTEMA DI TASSAZIONE APPLICATO (BEN DIVERSO DA QUELLO PREVISTO) IN ITALIA, IN QUANTO DI FATTO SI AFFERMA, A VOCE GROSSA, CHE LE STESSE NON VENGONO COMMISURATE ALLA PROPRIA CAPACITA’ CONTRIBUTIVA, BENSI’ ALLE ESIGENZE DI SPESA O, PIU’ ESATTAMENTE, DI SPERPERO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, IN NETTA VIOLAZIONE COL PRECETTO COSTITUZIONALE.
NON FACCIAMOCI RIEMPIRE IL CERVELLO CON FAZIOSE ED INSIDIOSE FRASI AD EFFETTO PRO DOMO LORO CHE, SUBLIMINALMENTE, ALIMENTANO IL CONFLITTO FRA I POVERI.
E’ GIUSTO E CORRISPONDE A DOVERE CIVICO DI OGNUNO, CONCORRERE ALLE SPESE PUBBLICHE IN RAGIONE DELLE PROPRIE EFFETTIVE CAPACITA’ CONTRIBUTIVE. QUESTO HANNO STABILITO I VERI SAGGI PADRI COSTITUENTI.
QUALCUNO AIUTI NESSUNO Q@N