Inammissibilità Ricorso x quasi schiavitù
DICHIARATO INAMMISSIBILE IL RICORSO ALLA CEDU PER "QUASI SCHIAVITU' E SERVITU'"
Come rilevabile dalla sottoriportata comunicazione, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo, con niente affatto sorprendente, ma assennatamente ipotizzabile e prevista decisione ha dichiarato irricevibile il dettagliato, documentato, preciso, giuridicamente fondato e fattualmente provato ricorso per quasi schiavitù e servitù.
Non condivisibile, nè concepibile in termini di motivazione, equità, giustizia e garanzia di tutela dei diritti s'appalesa la pur sempre rispettabile decisione della Corte, assunta in composizione monocratica dal giudice unico M. Lazarova Trajkovska.
Purtuttavia, non ci si può esimere dall'esprimere, oltre al rammarico per la mancata occasione di rendere pronta ed efficace giustizia a chi ne ha invocato circostanziata domanda, alcune considerazioni sia di ordine giuridico che sensazionali rispetto alle probabilità di essere stati travisati, ignorati o non tenuti in debita considerazione relativamente alle implicazioni del rapportato disagio socio-economico e alla ratio delle doglianze esposte e documentate.
Succintamente, e gradatamente rispetto agli eventi, si osserva e rileva:
la singolare celerità con la quale la CEDU ha analizzato la copiosa documetazione tecnico-economica allegata al ricorso e riscontrato l'assunto con le molteplici e variegate negative realtà oggetto di doglianza. Difatti, il ricorso è stato spedito in data 10 aprile 2014, è giunto alla Corte in data 17 aprile 2014 ed in soli 15 giorni, compresi tra l' 8 ed il 15 maggio 2014, è stato deciso e dichiarato irricevibile!
come, nella civiltà giuridica moderna, inclusa quella nazionale che però ne prevede e rispetta il principio in tutte le giurisdizioni, le decisioni e le sentenze di ogni ordine e grado della giustizia devono essere adeguatamente, seppur succintamente, motivate, e giammai è sufficiente, anche per costante indirizzo nomofilattico domestico, una semplice formula di stile (come quella utilizzata dalla Corte) che si limiti a richiamare o rifarsi al concetto normativo che, in astratto, prevede la fattispecie cui rientra il caso specifico e del qual ultimo dovrebbero essere declinati gli elementi in base ai quali esso viene ricondotto alla medesima fattispecie. Sicché, mentre i ricorrenti, nel rispetto della Convenzione e del relativo Regolamento hanno, da pagina 36 a pagina 48 del ricorso, ampiamente esplicitato, anche con inequivocabili richiami normativi e con giurisprudenziali riferimenti a precisi e specifici pronunciamenti della medesima Corte, le argomentazioni in base alle quali le doglianze avrebbero soddisfatto le condizioni di ricevibilità previste dagli artt. 34(*) e 35(**) della Convenzione, nulla ha motivato la Corte a supporto della propria determinazione di dichiarare, de plano, irricevibile il ricorso o l' "urlo di aiuto" lanciato da avveduti e lungimiranti componenti di ogni ceto sociale.
(*)Articolo 34 - Ricorsi individuali.
La Corte può essere investita di un ricorso fatto pervenire da ogni persona fisica, ogni organizzazione non governativa o gruppo di privati che pretenda d'essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi protocolli. Le Alte Parti Contraenti si impegnano a non ostacolare con alcuna misura l'effettivo esercizio efficace di tale diritto.
(**)Articolo 35 - Condizioni di ricevibilità.
1.La Corte non può essere adita se non dopo l'esaurimento delle vie di ricorso interne, qual'è inteso secondo i principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti ed entro un periodo di sei mesi a partire dalla data della decisione interna definitiva.
2.La Corte non accoglie nessun ricorso avanzato sulla base dell'articolo 34, se:
a. è anonimo; oppure
b. è essenzialmente identico ad uno precedentemente esaminato dalla Corte o già sottoposto ad un'altra istanza internazionale d'inchiesta o di regolamentazione e non contiene fatti nuovi.
3.La Corte dichiara irricevibile ogni ricorso avanzato in base all'articolo 34 quand'essa giudichi tale ricorso incompatibile con le disposizioni della Convenzione o dei suoi protocolli, manifestamente infondato o abusivo.
4.La Corte respinge ogni ricorso che consideri irricevibile in applicazione dei presente articolo. Essa può procedere in tal modo in ogni fase della procedura.
Si constata che mentre nella antica schiavitù era ricorrente la locuzione "lavora e stai zitto", pena la frusta, nella moderna "quasi schiavitù e servitù", invece, è in voga una realtà fattuale traducibile nel suggestionabile "paga e lamentati quanto vuoi, tanto nessuno ti ascolta o ti considera", suicidati pure!