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Fonti giuridiche

Petizioni art. 50

Il previdente e lungimirante Padre Costituente, per dare voce diretta al popolo proiettato verso la crescita culturale e la piena presa di coscienza dei  propri complessivi diritti e doveri in totale franchigia da filtri idoelogici o di appartenenza, condizionamenti corporativi, mediazioni di convenienza o temporali opportunità, ha previsto, all'art. 50, la possibilità per ogni singolo cittadino di partecipare propositivamente sia all'attività legislativa che a quella di denuncia cognitiva delle necessità collettive, attraverso lo strumento costituzionale della petizione che, a differenza dei referendum e delle leggi di iniziativa popolare, non necessità  di alcun quorum minimo o raccolta di firme.


PROTEGGIAMO LA NOSTRA COSTITUZIONE

Noi amiamo le Istituzione ed è per questa ragione che ci adoperiamo per migliorarle, nel rispetto delle regole di democrazia.

Articolo 50 della Costituzione (Diritto di rivolgere petizioni alle Camere)

"
Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità"

Estratto dal Regolamento della Camera dei Deputati
CAPO XXV
DELLE PETIZIONI

ART. 109

1. Le petizioni pervenute alla Camera sono esaminate dalle Commissioni competenti.

2. L'esame in Commissione può concludersi con una risoluzione diretta ad interessare il Governo alle necessità esposte nella petizione ovvero con una decisione di abbinamento con un eventuale progetto di legge all'ordine del giorno.

3. Quando sia presentata una mozione su una o più petizioni, il testo della petizione è stampato e distribuito congiuntamente al testo della mozione relativa.

Estratto dal Regolamento del Senato della Repubblica

Articolo 140

1. Pervenuta al Senato una petizione che richieda provvedimenti legislativi o esponga comuni necessità, il Presidente ha facoltà di disporre che venga accertata la sua autenticità e la qualità di cittadino del proponente, salvo che la petizione sia stata presentata di persona da un Senatore.

2. La petizione viene quindi comunicata in sunto all'Assemblea e trasmessa alla Commissione competente per materia.

Articolo 141 (1)


1. Le petizioni che hanno attinenza a disegni di legge già assegnati a Commissioni sono inviate alle Commissioni stesse e discusse congiuntamente ai disegni di legge.

2. Delle altre petizioni le Commissioni competenti possono deliberare, previa nomina di un relatore, la presa in considerazione o l'archiviazione. Nella prima ipotesi, se non viene adottata un'iniziativa legislativa ai sensi dell'articolo 80, la petizione viene trasmessa a cura del Presidente del Senato al Governo con l'invito a provvedere.

3. Al presentatore della petizione viene in ogni caso data comunicazione della decisione adottata dal Senato.

(1) Articolo modificato dal Senato il 30 novembre 1988.


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