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Disposizioni x superare il bicameralismo paritario - Qualcuno @iuti Nessuno

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Disposizioni x superare il bicameralismo paritario

Tutela dei Diritti > Riforma Costituzionale-Referendum 4.12.2016
DISPOSIZIONI PER SUPERARE IL BICAMERALISMO PARITARIO
IL TENORE LETTERALE DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 55, 71,1°E 2° COMMA E 72, 2° COMMA DELLA REVISIONANDA COSTITUZIONE IMPONE ALCUNE ATTENTE RIFLESSIONI POSTO CHE, SE VINCESSE IL “SI”, AVREMMO:
  • Un bicameralismo perfetto - propositivo e legislativo - in alcune materie (art. 70, 1° comma) ove la funzione legislativa del Senato sarà demandata a senatori nominati e non votati per la carica e quindi privi di mandato popolare;
  • Un bicameralismo semiperfetto o propositivo (bicameralismo propositivo con monocameralismo legislativo), poiché anche il Senato - composto da senatori nominati e non votati per la carica - potrà richiedere alla Camera dei deputati (art. 71, 2° comma) che venga esaminato un disegno di legge in qualsiasi materia, dando luce a una nuova forma di bicameralismo parziale dotato solo della fase del cosiddetto "ping" e privo della fase del "pong". Tanti ping, senza pong;
  • Un monocameralismo propositivo e legislativo in tutte le materie diverse da quelle indicate all'art. 70, 1° comma (art. 70, 2° comma);
  • Un monocameralismo legislativo (o autoritario) su proposta di ogni deputato o senatore (art. 71, 1° comma) e su richiesta del Senato (art. 71, 2° comma).

Infatti, a prescindere dalla previsione di cui al revisionando art. 63, 2° comma, la nomina dei senatori  ex art. 57, 1° comma, genererebbe il PARADOSSO secondo il quale, se il SINDACO DEL COMUNE ITALIANO CON MENO ABITANTI, composto da circa 36 persone, eletto col minimo di 19 voti, venisse nominato senatore per la regione di appartenenza:
  • potrebbe (ex art. 71, 1° comma) presentare disegni di legge, alla Camera dei deputati, al pari di ogni deputato eletto a suffragio universale e senza raccogliere le150.000 firme previste per i progetti di legge popolare, a prescindere dalle materie per le quali il Senato ha competenza legislativa paritetica alla Camera dei deputati;
  • concorrerebbe (ex art. 71, 2° comma) a formare la maggioranza assoluta nelle deliberazioni con le quali il Senato dovesse richiedere alla Camera dei deputati di procedere all'esame di un disegno di legge;
  • godrebbe dell'immunità parlamentare (ex art. 40, 5° comma legge costituzionale sottoposta a referendum costituzionale). E proprio l'immunità confermerebbe quanto appena detto rispetto ai poteri e alle facoltà dei nuovi senatori. Difatti, che senso avrebbe riconoscere l'immunità a dei senatori che non partecipano al dibattito parlamentare e che non possono proporre leggi, considerato che il perimetro dell'immunità é rigorosamente circoscritto agli obiettivi connessi allo status di parlamentare?

Né, ex adverso, potrebbe sostenersi che la facoltà del singolo senatore fosse limitata alle materie di competenza di cui all'art. 70, 1° comma, in quanto la circostanza limitativa o esplicativa della facoltà o potere avrebbe dovuta essere espressamente prevista nel primo comma dell'art. 71, anche solo inserendo concetti quali "nei limiti delle competenze di cui all'art. 70, 1° comma".  Rebus sic stantibus, l'assenza di esplicita previsione limitativa e la completa regolamentazione dell'iter propositivo in costituzione, art. 72, non lascerebbe spazio alcuno a diverse interpretazioni o a supplenze interpretative. Sic! Ne conseguirebbe l'assurdo giuridico in ragione del quale il Senato della Repubblica, collegialmente inteso, avrebbe facoltà legislative limitate e propositive piene, mentre i singoli senatori avrebbero piene facoltà di iniziativa propositiva in tutte le materie. Alla eccezione sulla possibile svista cagionata dalla necessità di approdare in tempi serrati ad un testo modificativo della Carta Costituzionale, agevolmente e recisamente si contrappone la tesi di chi invece sostiene che é proprio in questo deleterio modus legiferandi che risiedono le prove della tendenza ad una deriva autoritaria. Sicché, così come ad oggi la frenesia di ottenere un testo  di modifica Costituzionale - seppur raffazzonato - ha mortificato il dibattito parlamentare e la ricerca dell'ampia e trasversale intesa su un testo corretto e condiviso, domani nessun freno etico o morale fermerà l'esercizio del potere legislativo di preconcetta derivazione autoritaria, o partitica.

CHIOSA PERSONALE
Quale persona, cittadino italiano, elettore e componente del popolo destinatario della riforma, ho l’obbligo etico, morale e di coscienza di determinarmi in coerenza con le percepite o cognitivamente desunte valutazioni o comprensioni del contesto, abiurando ogni forma di alienazione, affitto o comodato delle capacità cerebrali  all’uno o all’altro sostenitore di posizioni avendo, avvedutamente, raggiunto la convinzione che non solo siano opache e clamorosamente faziose  le proposte di modifica costituzionale, ma che siano irrimediabilmente dannose anche per le future generazioni.
Forse sbaglierò, ma quella testé esposta, nello specifico, è la modesta interpretazione di persona dotata di ordinarie cognizioni e che nel senso declinato ha esegeticamente inteso il contenuto della legge costituzionale per la quale dovrà esprimere, senza incertezze, il proprio VOTO.
Sicché, dopo approfondita analisi dell’effettivo contenuto del plurimo quesito referendario ed in ragione di quanto illustrato, voterò “NO”. Ciò anche al fine di scongiurare la sottrazione del 50% del mio diritto al voto, considerato che, comunque, il nuovo Senato ed i nuovi senatori avranno, oltre ai suesposti considerevoli poteri di interferenza propositiva e legislativa, anche quello di nominare ben due giudici della Corte Costituzionale (art. 135, 1° comma). Tanti poteri ad un Organo e persone dotate di una così immensa facoltà propositiva e legislativa, nonché di immunità, non possono assolutamente essere attribuiti eludendo il voto a suffragio universale. Diritto al quale, di fatto, col quesito referendario se ne domanda espressa rinuncia.

COMPENDIO NORMATIVO
Art. 55
  1. Il Parlamento si compone della Camera dei  deputati  e del Senato della Repubblica.
  2. Le leggi che stabiliscono le modalita'  di  elezione  delle  Camere promuovono l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza
Art. 57
  1. Il  Senato  della  Repubblica é composto   da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.
  2. I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i  senatori tra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, tra i  sindaci dei Comuni dei rispettivi territori.
Art. 70
  1. ...omissis...
  2. Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.
Art. 71
  1. L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
  2. Il Senato della Repubblica puo',  con  deliberazione  adottata  a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera  dei deputati di procedere all'esame di un disegno di legge. In tal  caso, la Camera dei deputati procede all'esame  e  si  pronuncia  entro  il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del  Senato  della Repubblica
Art. 72
  1. Ogni disegno di legge di cui  all'articolo 70,  primo comma, presentato ad  una  Camera,  e',  secondo  le  norme  del  suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera  stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
  2. Ogni altro disegno di legge e' presentato alla Camera dei  deputati e, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e  con votazione finale
Art. 135
  1. La Corte costituzionale é composta  da  quindici  giudici,  dei quali un terzo nominati dal Presidente  della  Repubblica,  un  terzo dalle supreme magistrature ordinaria  ed  amministrative,  tre  dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica.
Art. 40 Legge Costituzionale pubblicata sulla G.U. n. 88  del 15.4.2016
  1. ...omissis...
  2. ...omissis...
  3. ...omissis...
  4. ...omissis...
  5. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 59,  primo  comma,della Costituzione, i  senatori  di  cui  al  medesimo  articolo  59, secondo comma, come sostituito dall'articolo 3 della  presente  legge costituzionale,  non  possono  eccedere,  in  ogni  caso,  il  numero complessivo di cinque, tenuto conto della permanenza  in  carica  dei senatori a vita gia' nominati alla data di entrata  in  vigore  della presente legge costituzionale. Lo stato e le prerogative dei senatori di diritto e a vita restano regolati  secondo  le  disposizioni  già vigenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente   legge costituzionale.
CELERITA' LEGISLATIVA E SUPERAMENTO DEL COSIDDETTO "PING PONG"
NON SERVONO PIU' LEGGI, MA MENO PRIVILEGI.
A cosa serve la celerità legislativa se mortifica il necessario ed imprescindibile dibattito parlamentare e le ragioni delle minoranze o degli oppositori?
Non é la produzione quantitativa di leggi di cui necessita un popolo, ma della qualità e definitività delle stesse senza che esse, come spesso accade (e la materi tributaria ne é inconfutabile prova testimoniale) vengano modificate, integrate o abrogate addirittura prima della loro entrata in vigore, disapplicate o non regolamentate nei tempi previsti, sol perché l'originaria approvazione é stata frutto di soggettiva frenesia o di contingente interesse meramente politico o partitico.
Peraltro, ad oggi, l'esperienza ha dimostrato che non esiste alcuna necessità di velocizzare l'iter di approvazione delle leggi atteso anche che quando il Governo ha ritenuto urgente l'approvazione di alcuni provvedimenti ha posto, ottenendola, la questione di fiducia, o di "ricatto" che dir si voglia, così come, da ultimo, ha fatto col Decreto Legge fiscale (o pre-elettorale?) 193/2016  convertito in legge in soli 33 giorni.
Infine, considerato che l'ordinamento già fornisce gli strumenti per la legislazione di urgenza, che senso ha dotarsi di metodologie che, in nome della celerità o, per meglio dire, dell'esigenza di garantire il buon esito di provvedimenti legislativi d'interesse di parte o di saldaconto comprimono, sopprimendolo, il diritto al dibattito parlamentare, mortificando le ragioni delle minoranze, pur sempre rappresentative di una parte del popolo?  
Se è vero che l'autoritario modus legiferandi possa essere stato dettato dall'assenza di condivisione su alcune disposizioni a causa dell'eterogenietà degli interessi e della inconsistenza della classe politica rappresentativa della società, allora é meglio rallentare, piuttosto che accelerare, l'approvazione di provvedimenti potenzialmente destinati a favorire alcuni ceti o classi sociali che, magari, riconsolidano il mantenimento di diritti acquisiti al di fuori di ogni ragionevolezza, imponendo correlati e contrapposti irragionevoli doveri, di pari o maggiore intensità, a quella parte del popolo alla quale sia stata, preordinatamente, soppressa la possibilità di far valere, seppur in opposizione, i propri diritti.

ABNORMITA', CRIPTICITA' E ININTELLIGIBILITA' DELLE MODIFICHE
Com'é noto con un solo "SI" o "NO" si esprime conferma o diniego all'approvazione di un testo di legge costituzionale che modifica ben 47 articoli della vigente carta Costituzione, scritto in forma lessicale criptica ed inintelligibile, oltre che lacunoso in diverse aspetti.
Ciò é chiara testimonianza della prevalenza della volontà di definire o dare paternità, comunque esso sia e pur di approvarlo, ad un testo di legge di riforma che, comunque, concretizzasse, anche parzialmente, alcune finalità prettamente partitiche o politiche di "individuale" o di "sodale" interesse nell'egocentrica gestione ed amministrazione dello Stato, rispetto all'esigenza di ricercare coesione e condivisione di una legge di riforma che soddisfacesse le diverse esigenze per meglio rispondere alla trasversalità delle posizioni cui deve e dovrebbe ispirarsi l'iter formativo e modificativo del precetto fondamentale ed irrinunciabile di uno Stato, senza che residuino, anche in astratto, possibilità di compressione delle ragioni di tutte le componenti sociali, sia in sede di formazione che di approvazione delle leggi e senza che possa accedere o insinuarsi, in Carta Costituzionale, alcuna opaca ipotesi di arbitrio, più o meno libero, o prodromi di ogni potenziale forma di egoarchia nell'esercizio di funzioni e poteri costituzionali.


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